Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Password dimenticata?
Nuovo modello e istruzioni, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
I contribuenti potranno utilizzare il nuovo modello dal 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Il nuovo modello è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03.02.2022 n. 35873, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 del DL n. 4/2022, e sostituisce il provvedimento dell'08.08.2020, come modificato dal provvedimento del 12.11.2021, ridefinendo le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi.
In allegato:
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022
L’articolo 121 del DL n. 34/2020 da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (234/2021), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
L’articolo 119 del Decreto, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi o per gli anni indicati nel medesimo articolo 119, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
L’articolo 121, comma 1-ter, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute rilasciata da tecnici abilitati. Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito “Bonus Facciate”).
Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile e relative istruzioni di compilazione.
L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato unicamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).
L’istanza può essere presentata:
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:
Alla comunicazione va allegata:
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Modello e istruzioni di compilazione per la richiesta del “contributo start-up” (introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 del Decreto Sostegni n. 41/2021) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.
L’art. 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione è presentata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.
Modello di istanza con relative istruzioni, per la richiesta dei contributi a fondo perduto (Sostegni e Sostegni bis) per i soggetti con ricavi > 10 milioni e < a 15 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021.
Il comma 30-bis dell’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce i contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“contributo Sostegni) e di cui all’art. 1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis attività stagionali), a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).
Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis automatico).
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.
L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha istituito un credito d’imposta cultura a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Il credito d’imposta cultura spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Con il provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278 dell’Agenzia delle entrate, è approvato il presente modello e definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, per il rispetto dei previsti limiti di spesa.
Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta cultura, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Pubblicato il Modello con le relative istruzioni, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, per l'invio della comunicazione per trasformare in credito d'imposta la Ace innovativa introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.
In allegato:
Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.
Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.