Per l'Imu sui terreni montani anche l'ANCI Emilia Romagna prende posizione con un comunicato emanato ieri 22 gennaio 2015, consigliando di aspettare a pagare almeno fino al 4 febbraio. I Comuni sono giustamente preoccupati di dover effettuare i rimborsi se poi verrà stabilito che l'Imu sui terreni montani non è dovuta. Ecco il testo del comunicato.
Percentuali di compensazione applicabili alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici, indicati nella prima parte della Tabella A del DPR 633/72, effettuate dai produttori agricoli in regime speciale di detrazione dell’Iva; Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2005
Regime speciale per gli agricoltori e attività agricole connesse disciplinati dagli articoli 34 e 34 bis del DPR 600/1972
Pubblicato il Decreto Legge contenente disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo, la tutela ambientale, l'edilizia scolastica ed universitaria, per lo sviluppo delle imprese e per il contenimento delle tariffe elettriche e adempimenti europei <b>(Decreto competitività)</b>; <b>Decreto Legge del 24.06.2014 n. 91</b>
Per effetto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2012, del comma 8 dell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 e del comma 1, lettera h), dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dall’imposta municipale propria. Ad oggi tali aree sono individuate unicamente in base alla circolare n. 9/E/1993 del Ministero delle Finanze contenente l'elenco dei Comuni che godono dell’esenzione.
La Legge di Stabilità 2013 ha abrogato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società agricole a decorrere dall’1.1.2013 e ha previsto un’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15%, percentuale che scende al 5% per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza di categoria ; art. 1, co. 512, co. 513 e co. 514 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012
Alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma anche misti (settore di attività che consente l'immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, e comunque pronti per essere consumati o cucinati), si rende applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento; Questi i chiarimenti dell'Agenzia forniti con Risoluzione dell' 08.04.2013 n. 23
Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 19.10.2012 n. 199, attuativo dell'art. 62, D.L. n. 1/2012, riguardante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Chiarimenti dell'Inail in merito alle modalità e termini per la presentazione dell'istanza per usufruire del beneficio di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti; Circolare Inail del 09.11.2012 n. 61
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