L’IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno, a condizione che l’importo sia superiore a 10,33 euro (arrotondato a 10,00 euro in dichiarazione).
Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DPR n. 542/1999 infatti "La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto ((dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data".
Pertanto in linea generale, l'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale può essere versata:
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Per individuare il termine di versamento del saldo Iva, quindi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi (art. 17 del D.P.R. 435 del 2001), che si differenzia a seconda che il soggetto sia persona fisica, società di persona o soggetto Ires.
In questo approfondimento vediamo quali sono le modalità e i termini di versamento del saldo Iva 2024 con un esempio pratico.
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Come anticipato, il saldo Iva può essere versato:
Per le persone fisiche e società di persone di cui all'art. 5 del TUIR, che decidono di effettuare il pagamento del saldo Iva entro i termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, le scadenze sono così individuate:
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Per le società di capitali ed enti equiparati (soggetti IRES) che decidono di effettuare il pagamento del saldo Iva entro i termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, le scadenze sono individuate tenendo in considerazione:
In breve sintesi, i soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovranno effettuare il versamento del saldo Iva:
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
Ricordiamo che, ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice civile, le società di capitali ed enti equiparati devono convocare l'assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:
Vediamo quindi in sintesi i termini di versamento del saldo Iva a seconda della data di approvazione del bilancio.
In caso di mancata approvazione del bilancio si possono verificare due situazioni differenti:
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Abbiamo detto che l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata:
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre (così come previsto dall'art. 8 del recente Dlgs n. 1 dell'08.01.2024).
Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 17 marzo 2025, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 10.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale.
Rata | Scadenza | Interessi |
1ª rata | 17.03.2025 | senza interessi |
2ª rata | 16.04.2025 | + 0,33% |
3ª rata | 16.05.2025 | + 0,66% |
4ª rata | 16.06.2025 | + 0,99% |
5ª rata | 16.07.2025 | + 1,32% |
6ª rata | 20.08.2025 | + 1,65% (slitta al 20 per la sospensione feriale) |
7ª rata | 16.09.2025 | + 1,98% |
8ª rata | 16.10.2025 | + 2,31% |
9ª rata | 17.11.2025 | + 2,64% |
10ª rata | 16.12.2025 | + 2,97% |
Il versamento può essere effettuato:
Rata | Scadenza | Interessi |
1ª rata | 30.06.2025 | senza interessi |
Rate successive alla prima | Entro il 16 di ogni mese successivo | + 0,33% |
Il versamento può essere effettuato:
Rata | Scadenza | Interessi |
1ª rata | 30.07.2025 | senza interessi |
Rate successive alla prima | Entro il 16 di ogni mese successivo | + 0,33% |
Si ricorda che la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese dall'art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24 (come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 73/2017).
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Vediamo un esempio pratico di versamento rateizzato del saldo Iva 2024, a seconda della scelta della data di pagamento della prima rata.
Supponiamo il caso di un contribuente che debba versare un saldo Iva a debito pari a 4.000,00 euro.
Vediamo come dovrà essere compilato il Modello F24 per ogni singola rata.
1° rata veramento al 30.06.2025
2° rata veramento al 16.07.2025
3° rata veramento al 20.08.2025
4° rata veramento al 16.09.2025
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