Speciale Pubblicato il 06/05/2025

Tempo di lettura: 8 minuti

Regime forfettario 2025: tutte le regole

di Redazione Fisco e Tasse

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF con vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione



La legge di Bilancio 2025 ha apportato novità al regime forfettario a partire dall'anno 2025.

Prima dei dettagli, riepiloghiamo che il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Può accedere al regime agevolato chi nell’anno precedente ha, contemporaneamente:

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

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Regime Forfettario 2025: accesso, permanenza o uscita dal regime

Attenzione al fatto che, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Attenzione al fatto che, se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui tale soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Vediamo una tabella ripeilogativa dei requisiti per accedere al regime forfettario nel 2025 tenendo quindi d'occhio i ricavi del 2024.

Nel periodo d’imposta 2024 si potranno avere tre diverse situazioni rispetto alla verifica del limite dei ricavi:

 Ricavi conseguiti nel 2024
 Regime Forfettario
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 eurocontribuente ammesso o permane nel regime
Ricavi  > di 85.000 euro ma < di 100.000contribuente esce dal regime dal 2025
Ricavi < di 100.000 eurocontribuente esce dal regime nel 2024

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Regime forfettario 2025: cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

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Regime forfettario 2025: come è tassato

Il primo vantaggio dell'adozione del regime forfettario è che si applica una tassazione sostitutiva dell'Irpef.

Nel dettaglio il soggetto forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (Varia al variare del codice ATECO)

Scarica qui la tabella di riferimenti (Allegato 2 alla alla legge n. 145/2018).

In particolare, dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Ipotesi 1: 
I ricavi e compensi relativi ad un’attività di ristorazione corrispondono ad euro 55.000,00.
Il coefficiente di redditività del settore di appartenenza è del 40%
Reddito imponibile: 55.000 x 40%= 22.200
Contributi previdenziali obbligatori: 5.800,00 euro da dedurre dal reddito lordo.
Il reddito imponibile - contributi previdenziali: 23.200 - 5.800 = 17.400,00
Reddito netto Tassazione sostitutiva al 15 per cento: 2.610,00 euro
Quindi su 58.000,00 euro di ricavi e compensi il contribuente dovrà versare 5.800,00 euro di contributi e 2.610,00 euro di imposta sostitutiva.

Attenzione al fatto che, nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

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Regime forfettario 2025: nuove attività e flat tax al 5%

Il regime forfetario è un regime naturale, pertanto i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Invece, i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). 

Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. 

Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. 

L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Per le nuove attività, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti quali:

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IVA e regime forfettario: le agevolazioni

Come chiarito anche dalla Circolare n  32 del 5 dicembre 2023, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:

È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti

liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge; 

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica: 

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