Innanzitutto si rileva che, ad oggi, non sono stati ancora pubblicati i decreti che dovrebbero porre fine ai “grattacapi” relativi alla gestione delle fatture di che trattasi.
Sul punto si ricorda infatti che la Legge delega fiscale ( legge 111 del 9 agosto 2023, articolo 7 , lettera d, comma 3) sancisce : “…..Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)…. prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”
Mancando quindi i decreti attuativi (le tempistiche di pubblicazione possono arrivare a 24 mesi dall’emanazione della Legge) per le fatture a cavallo d’anno 2024/2025 tutto resta esattamente invariato rispetto alle regole tuttora valide.
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Analizziamo quindi il dettato normativo attualmente in vigore.
Ai sensi dell’ articolo 1 D.P.R. 100/1998, così come modificato dal D.L. 119/2018, infatti, : “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.
Vediamo quindi alcuni esempi per chiarire le varie casistiche possibili considerando anche il regime fiscale adottato dal Contribuente per quanto concerne la deduzione del costo documentato in fattura.
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Con l’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con la data in cui il SdI consegna il documento al destinatario.
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Per quanto concerne il peso che tali fatture possono avere sull’utile del contribuente, verifichiamo caso per caso considerando il regime fiscale adottato.
1 ) Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2024: in questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2024. In caso contrario il costo sarà spostato al 2025. |
Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura annotata entro il 31.12.2024 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2024. |
2) Fattura emessa il 31.12.2024 ma ricevuta il 03.01.2025: in questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento e, pertanto, se pagata nel 2024 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti verrà spostata nel 2025 |
Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà per forza essere imputata al nuovo anno stante gli effetti derivanti dal principio di annotazione – sostenimento della spesa che, certamente, non potranno essere fatti retroagire ad un periodo precedente a quello di ricevimento della fattura. |
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