Due emendamenti del Decreto Milleproroghe, in attesa delle regole attuative del Mef, confermando l’indirizzo del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, hanno previsto che i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità delle dichiarazioni di sostenibilità (CSRD) relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, senza incorrere nel sistema sanzionatorio ex art. 24, e ss. del D. Lgs 39/2010, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità.
Si ricorda che, l’art. 18, D. Lgs 125/2024, individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del revisore legale della sostenibilità, prevedendo:
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Le disposizioni del Decreto Milleproroghe prevedono:
Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.
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L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’ attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.
Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:
a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
b) analisi della sostenibilità;
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
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I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.
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Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:
[1]Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010) Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»
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Il revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:
Glossario: principali definizio
Rendicontare la sostenibilità | Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
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Il revisore della sostenibilità | Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione |
Pubblicità | La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta. |
L’attestazione di conformità
Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 | ll revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva (UE) 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità. |
La relazione di attestazione
Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità» | La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea[2].
È costituita da:
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[2]Fino all’adozione dei principi (nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità) da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.
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