Il principio contabile OIC 34 “Ricavi” è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tale principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Tuttavia, è bene ricordare che i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati dall’OIC 34, ma seguono le disposizioni di cui all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”.
Risultano altresì esclusi dalla trattazione di questo Principio i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Per prima cosa l’OIC 34 sancisce che al momento della rilevazione iniziale occorre identificare il prezzo complessivo del contratto e a tal fine bisogna tener conto anche dei corrispettivi variabili, che vanno inclusi nel prezzo complessivo qualora siano ritenuti ragionevolmente certi sulla base dell’esperienza pregressa e dei dati previsionali.
Al fine di determinare il prezzo del contratto vanno anche stimati sconti, abbuoni, penalità e resi. Essi vanno rilevati sulla base della migliore stima che può essere condotta secondo una delle seguenti metodologie:
Di converso vanno contabilizzati come costi gli importi da corrispondere al cliente per le prestazioni ricevute da quest’ultimo, ancorché siano inserite nel medesimo contratto.
Il Principio pone anche attenzione su quei casi in cui la scadenza del contratto sia superiore ai 12 mesi e non siano stati previsti interessi o comunque siano stati contrattualizzati degli interessi che differiscono di molto dai tassi di mercato. Qualora ciò avvenga il redattore del bilancio deve rilevare i ricavi attualizzandoli al tasso d’interesse di mercato.
Un’importante aspetto dell’OIC 34 è l’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione. Determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, si passa all’individuazione del momento in cui rilevare i ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Approfondiamo di seguito.
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Un’importante aspetto dell’OIC 34 è l’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione.
In particolare, vanno trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promessi al cliente attraverso il contratto. Tuttavia, tale separazione non è da effettuarsi nel caso in cui:
Ad ogni modo la segregazione non è ritenuta necessaria qualora le diverse prestazioni vengano effettuate nello stesso esercizio oppure nel caso in cui tale separazione non comporti effetti rilevanti in bilancio.
Dopo esser giunti alla determinazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, si effettua la valorizzazione di ciascuna di esse, allocando il prezzo complessivo del contratto ad ogni unità elementare identificata.
L’allocazione avviene sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare individuata e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione ravvisate nel contratto.
Il prezzo delle singole unità elementari è quello previsto nel contratto, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, considerati anche gli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede quattro diversi metodi di stima:
Determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, si passa all’individuazione del momento in cui rilevare i ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica.
L’OIC 34 conferma l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi.
Per quanto riguarda le vendite di beni, i ricavi vanno rilevati quando le seguenti condizioni risultano essere soddisfatte:
In merito ai ricavi relativi alle prestazioni di servizi, l’OIC 34 ha stabilito che essi possono essere rilevati in base allo stato di avanzamento nel caso in cui il diritto al corrispettivo per il venditore maturi in proporzione alla prestazione eseguita e l’ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato attendibilmente. Lo stato di avanzamento può essere determinato con tre metodi:
Qualora non sia possibile contabilizzare il ricavo per servizi secondo il criterio dello stato di avanzamento, allora si procede alla rilevazione a conto economico solo quando la prestazione è stata definitivamente completata.
L’OIC 34 disciplina anche le valutazioni successive a quella iniziale.
In particolare, il Principio stabilisce che qualora la società riveda le proprie stime che avevano portato alla rilevazione iniziale del ricavo, occorre aggiornare il valore che era stato contabilizzato in modo da tener conto delle ulteriori informazioni acquisite. Tuttavia, l’OIC 34 precisa che qualora vi sia una modifica contrattuale che prevede una prestazione aggiuntiva a fronte di un corrispettivo aggiuntivo, essa deve essere rilevata separatamente.
In caso di sola modifica del corrispettivo o di sola modifica delle prestazioni da effettuare, gli effetti di tale variazione sono rilevati a conto economico allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare.
Riguardo alle informazioni da rendere in bilancio, l’OIC 34 richiama espressamente l’articolo 2427, comma 1 del Codice civile, che ai punti 1 e 10 recita così:
“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:”
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”; e
“10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”
Dunque, vanno indicate in bilancio le seguenti informazioni qualora siano ritenute rilevanti:
L’OIC 34 prevede delle semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile oppure per le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
Una precisazione a parte merita la casistica in cui la società non agisce per conto proprio ma per conto di terzi in quanto in tal caso il principio sancisce che bisogna iscrivere il ricavo al netto dei costi sostenuti, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.