L’Organismo Italiano di Contabilità il 31 gennaio 2025 ha aggiornato il Documento interpretativo OIC 11 del 13 febbraio 2023 attinente agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, coerentemente con la disposizione dell’articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, DL 73/2022.
Il citato documento (a seguito della proroga disposta dal MEF 23 settembre 2024) ammette, anche per i bilanci 2024, la facoltà di valutare i titoli non durevoli dell’impresa al valore di iscrizione (come risultante dall’ultimo bilancio approvato), piuttosto che al valore di mercato, o al valore di acquisizione.
La proroga in commento consente alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. (Continuano ad applicarsi le altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20; e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”).
Disposizione transitoria DL 73/2022, art. 45, commi 3-octies e 3-decies |
Ambito di applicazione |
Modalità di applicazione |
Facoltà di derogare al criterio di valutazione “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato “(art. 2426, co. 1, n.9, c.c.) |
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La norma di riferimento (DL 73/2022) ha carattere transitorio, in quanto consente la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c., “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” e più in generale al principio contabile OIC 11” Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.
Il presente contributo è una guida al lettore sui tratti essenziali del Documento interpretativo OIC 11, nonché l’ambito di applicazione e l’esclusione di applicabilità nelle ipotesi di “perdita durevole” rientranti nelle regole contabili dell’OIC 29.
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Possono beneficiare della deroga in commento, le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, ovvero OIC adopter Sotto il profilo oggettivo, e con riferimento all’entrata in vigore del DL 73/2022, rientrano nell’ambito di applicazione:
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Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole, ovvero non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data, in quanto tale ipotesi deve ricondursi all’applicazione dell’OIC 29.
È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.
Seguono due casi esemplificati:
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Sotto il profilo tecnico contabile, il Documento interpretativo specifica che, la società che esercita la predetta facoltà, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio incorso al 31 dicembre 2024 e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare previsto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
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Le società che si avvalgono della proroga prevista dalla norma devono fornire nella nota integrativa informazioni circa:
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[1] Rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per:
[2]Fonte Documento interpretativo OIC 11 par 7, b), pag. 7-8.