Con il bilancio 2024 si conclude la gestione della fase di prima applicazione del principio contabile OIC 34.
L’OIC il 26 febbraio 2025 pubblica la risposta sul trattamento contabile dei buoni pasto, tornando sulla regola fondamentale del principio contabile dell’OIC 34: in particolare, è stato chiesto di chiarire se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.
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La contabilizzazione dei ricavi dei buoni pasto prende in considerazione le peculiarità dell’operazione con riferimento al fatto che, i dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente e l’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato fornisce al dipendente, né di mantenere un numero minimo di esercizi convenzionati per la fruizione di tali buoni.
Dopo l’utilizzo, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di una commissione negoziata tra l’emittente e l’esercizio convenzionato.
La corretta contabilizzazione OIC 34 richiede quale regola generale l’individuazione delle unità elementari di contabilizzazione.
La società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.
Si argomentano nel proseguo due ipotesi inerenti al trattamento contabile dei buoi pasto:
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Per individuare il giusto trattamento contabile l’emittente deve valutare se agisce per conto proprio o per conto degli esercizi convenzionati, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.
Nell’ipotesi di servizi sostitutivi di mensa acquistati dal dipendente presso l’esercizio convenzionato l’emittente non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la responsabilità pesa sull’esercente.
Il rischio di magazzino e il costo dei pasti invenduti sono sostenuti dall’esercente, e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente, che non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto stabilito dall’esercente.
L’emittente negozia con gli esercenti unicamente l’importo della propria commissione.
Gli elementi contrattuali rilevanti si riferiscono a:
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L’emittente che agisce per conto di terzi deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.
Tale commissione, nella specifica circostanza è rilevata nel momento in cui si consegna il buono pasto al datore di lavoro, in quanto in quel momento la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo. In linea con il paragrafo 14 dell’OIC 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali o elaborazioni statistiche.
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