L’art. 72-bis del DPR 602/1973, relativo alla revoca del pignoramento presso terzi, offre uno strumento fondamentale per il contribuente che si trova in difficoltà con il pagamento di tributi o altri debiti esecutivi, in particolare quando il pignoramento riguarda il conto corrente bancario.
In tale contesto, il contribuente esecutato ha la possibilità di interrompere gli effetti del pignoramento in due modi principali:
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Il pignoramento presso terzi è una misura di esecuzione fiscale che permette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di soddisfare un credito tributario, vincolando denari detenuti da un terzo (ad esempio, un istituto bancario) in favore del contribuente.
Quando il debito del contribuente non viene estinto, l'Agenzia può attivare un pignoramento sul conto corrente del debitore, congelando le somme presenti sul conto per il recupero delle imposte non pagate.
Questa procedura può generare difficoltà significative per il contribuente, che potrebbe trovarsi nella condizione di non poter disporre della propria liquidità, mettendo a rischio la propria attività economica o la sua stabilità finanziaria.
Tuttavia, l’art. 72-bis DPR 602/1973 consente al debitore di intervenire in due modi per interrompere o sospendere il pignoramento.
Il debitore può procedere all'estinzione totale del debito tributario, mediante pagamento dell'intero importo dovuto, comprese eventuali somme accessorie (interessi, sanzioni, ecc.).
Una volta che l'importo è stato versato integralmente, l'amministrazione finanziaria è tenuta a procedere con la revoca del pignoramento.
In questo caso, il pignoramento cessa immediatamente di produrre effetti, con la conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute dalla banca o da altro terzo.
Tale soluzione è la più rapida, ma può risultare onerosa per il debitore che non dispone della liquidità necessaria per saldare l'intero importo.
Se il debitore non è in grado di estinguere l’intero debito, può richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento.
La rateizzazione consente al contribuente di suddividere il pagamento del debito in più rate, alleggerendo la pressione finanziaria e dando la possibilità di riprendere il controllo delle proprie risorse economiche.
Una volta ottenuto l'accoglimento della richiesta di rateizzazione, è necessario che il debitore proceda al pagamento della prima rata.
Il pagamento della prima rata costituisce un elemento imprescindibile per l’attivazione della sospensione del pignoramento, poiché la rateizzazione produce effetto solo a partire dal momento in cui la prima rata viene regolarmente versata.
A questo punto, il contribuente può redigere un’istanza di sospensione dell’esecuzione del pignoramento, che va inviata tramite PEC all’indirizzo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it.
L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione che attesti l’avvenuto pagamento della prima rata.
Una volta inviata l’istanza e verificato il pagamento della prima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà con la revoca del pignoramento, che verrà notificata sia al debitore esecutato che all’istituto di credito coinvolto (o altro terzo pignorato).
La revoca verrà formalizzata con la seguente comunicazione:
Questa comunicazione ha lo scopo di informare tutte le parti coinvolte che la procedura esecutiva è stata interrotta per effetto della rateizzazione, ma che rimangono validi gli effetti del pignoramento fino al pagamento della prima rata. Ciò significa che, qualora la rata non venga corrisposta, la procedura esecutiva potrebbe riprendere.
La procedura in oggetto si articola come segue:
Con l'emissione e la notifica della revoca, il pignoramento cessa, momentaneamente, di produrre effetti. Tuttavia, la revoca non implica l'estinzione del debito.
Se il contribuente non adempie agli obblighi di pagamento relativi alla rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le azioni esecutive, compreso il pignoramento.
È altresì importante sottolineare che, anche in caso di sospensione del pignoramento, restano “salvi ed impregiudicati” gli effetti del pignoramento sui crediti che il terzo (ad esempio l’istituto bancario) ha dichiarato come positivi fino alla data di pagamento della prima rata. In pratica, se il terzo ha già trattenuto delle somme o ha dichiarato l’esistenza di crediti a favore dell'ente pignorante, tali somme non saranno restituite, ma confluiranno nel pagamento del debito tramite la rateizzazione.
La possibilità di sospendere l’esecuzione del pignoramento tramite la rateizzazione offre una soluzione pragmatica ai contribuenti in difficoltà, consentendo di evitare le conseguenze più gravi del pignoramento, come il blocco delle proprie risorse economiche.
Tuttavia, è fondamentale rispettare gli impegni relativi al piano di rateizzazione e procedere tempestivamente con la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
Il rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla legge è essenziale per evitare che la sospensione del pignoramento diventi inefficace.
Allo stesso modo, il pagamento regolare delle rate costituisce una garanzia di buona fede nei confronti dell’amministrazione fiscale e delle altre parti coinvolte nella procedura esecutiva.