Al banco di prova l’attestazione delle Dichiarazioni di Sostenibilità (in sostituzione della precedente DNF) degli Enti di Interesse Pubblico, EIP, con più di 500 dipendenti per i bilanci 2024, pubblicati nel 2025.
L’informativa di sostenibilità entra nella relazione sulla gestione societaria del bilancio d’esercizio 2024 per la prima ondata di soggetti obbligati (artt. 1, 17, d.lgs. 125/2024).
Il Revisore preposto per all’attestazione della DNF degli EIP, per il 2024 può continuare ad attestare la dichiarazione di sostenibilità inviando al MEF la domanda di abilitazione secondo il Modello previsto dal Decreto del 19 febbraio 2025, in GU del 3 marzo 2025.
L’attestazione comprende le conclusioni sulla valutazione e comprensione di tutti gli aspetti significativi della dichiarazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione europei ESRS e all’art.8, Regolamento (UE) 2020/852, Tassonomia ambientale.
In Rendicontazione di sostenibilità societaria: il principio SSAE è stato trattato il tema relativamente alle regole e le linee guida del principio di attestazione SSAE Italia, in continuità, in questo contributo si sofferma su:
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Il Revisore della sostenibilità (o soggetto incaricato dalla società di revisione) nella pianificazione dell’attività relativa all'incarico sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità deve definire:
Coerentemente al paragrafo 40 dell’ISSA 3000 Revised, lo svolgimento dell’incarico è subordinato alla sussistenza dei criteri idonei nelle circostanze dell'incarico, incluso il fatto che presenti le caratteristiche indispensabili di:
Tuttavia, dopo l’accettazione dell’incarico potrebbe verificarsi che:
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Il Revisore della sostenibilità deve:
Ove il revisore ritenga appropriato evidenziare incertezze intrinseche di valutazione e misurazione potrà includere nella relazione di attestazione un paragrafo rubricato “Limitazioni intrinseche”.
Le limitazioni intrinseche si riferiscono alle questioni di difficile misurazione perché legati a fenomeni di aleatorietà o ad un evento futuro. Ad esempio, sono fenomeni difficilmente misurabili i rischi climatici.
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La relazione di attestazione redatta ai sensi dell’art. 14 bis del d. lgs 39/2010, include:
L’attestazione all’esito del lavoro del revisore di sostenibilità potrebbe concludersi con:
Conclusioni con rilievi.
Il Revisore della sostenibilità deve giungere a una conclusione sul fatto se le informazioni sull’oggetto non contengano errori significativi. Nel giungere a tale conclusione, deve considerare la propria conclusione in merito alla sufficienza e all’appropriatezza delle evidenze acquisite e valutare se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi.
La conclusione è emessa con rilievi, quando il revisore, possa ritenere di non aver compreso gli elementi significativi della rendicontazione in conformità agli Standard ESRS, e all’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852, o possano esservi errori significativi.
Conclusioni senza modifica
Il Revisore esprime una conclusione senza modifica qualora conclude: che, sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, nessun elemento pervenuto all'attenzione gli faccia ritenere che le informazioni sull'oggetto non rispettano, in tutti gli aspetti significativi, la conformità ai criteri applicabili.
Conclusioni con modifica.
Il Revisore può esprime una conclusione con modifica se:
richiamo di informativa:
altri aspetti
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