È stato trasmesso lo scorso 7 aprile 2025 al Parlamento lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio.
Con il D.lgs.141/2024, come noto, è stata avviata anche una revisione organica del sistema sanzionatorio doganale, in attuazione dei principi di razionalizzazione, proporzionalità e semplificazione sanciti dalla legge delega n. 111/2023.
Lo Schema correttivo, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, interviene in maniera significativa sull’assetto previgente: in particolare, l’articolo 12 modifica le soglie di rilevanza penale, riformula le condizioni di applicazione delle sanzioni amministrative e potenzia gli istituti deflattivi ispirati alla logica della compliance collaborativa.
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La riforma del sistema sanzionatorio doganale domestico rappresenta uno degli snodi più significativi all’interno del più ampio processo di revisione del diritto tributario e penal-tributario, avviato con la legge delega n. 111 del 2023. In attuazione dei principi di razionalizzazione, proporzionalità, semplificazione e certezza del diritto, il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 ha introdotto una disciplina organica in materia di sanzioni doganali, superando l’approccio frammentario derivante dalla stratificazione normativa previgente, in particolare con riferimento al Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 43/1973) e alle disposizioni penali in materia di accise.
A pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, è emersa la necessità di un intervento correttivo e integrativo, volto a chiarire, perfezionare e rendere più efficiente il sistema introdotto dal D.lgs. 141/2024. In tale contesto si inserisce il disegno di Decreto Legislativo trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari il 7 aprile 2025.
Uno degli elementi di maggiore interesse della bozza attualmente in discussione è costituito dall’articolo 12, che introduce modifiche sostanziali all’Allegato 1 del D.lgs. 141/2024, incidendo direttamente sia sul versante penale che su quello amministrativo del sistema sanzionatorio doganale. In particolare, le modifiche proposte si pongono i seguenti obiettivi:
Questo intervento normativo si configura dunque come una naturale prosecuzione della riforma del 2024, nel tentativo di dare attuazione concreta al principio di proporzionalità sanzionatoria, anche alla luce delle esigenze di certezza del diritto e di razionalità applicativa manifestate sia dagli operatori economici sia dagli organi di controllo.
Di seguito si procederà all’analisi dettagliata delle modifiche proposte dal nuovo decreto correttivo, con particolare riferimento al citato articolo 12, valutandone le implicazioni pratiche e interpretative, nonché il relativo inquadramento sistematico nell’ambito del diritto doganale nazionale e unionale.
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L’art. 88 del D.lgs. 141/2024 disciplina le circostanze aggravanti dei delitti doganali, incidendo sul trattamento sanzionatorio penale attraverso l’applicazione della pena detentiva congiunta alla multa, laddove ricorrano determinate condizioni soggettive o oggettive.
Nella versione attualmente in vigore, una delle principali aggravanti previste dall’art. 88, comma 1, lett. e), è legata all’importo dei diritti di confine evasi o indebitamente richiesti in restituzione:
“quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.”
L’articolo 12 del decreto correttivo propone un riposizionamento complessivo delle soglie aggravanti, introducendo una distinzione tra:
TIPOLOGIA DI DIRITTO | SOGLIA ATTUALE (D.Lgs141/2024) | SOGLIA PROPOSTA CON IL DECRETO CORRETTIVO |
DAZI DOGANALI | > 100.000 euro | > 100.000 euro (lett. e) |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | > 100.000 euro | > 500.000 euro (lett. e-bis) |
Dunque, la novità che si rileva rispetto a quanto sopra, è l’introduzione di una lett. e-bis che differenzia altri diritti di confine (IVA, e altre imposte minori) dai dazi, segnalando una volontà di maggiore selettività nell’intervento sanzionatorio.
Atra novità è da rilevarsi in merito alla modifica del comma 3 dello stesso articolo 88, per cui verrebbe a delinearsi la seguente modifica:
TIPOLOGIA DI DIRITTO | FASCIA INTERMEDIA | PENA AGGIUNTIVA PROPOSTA |
DAZI DOGANALI | > 50.000 € e ≤ 100.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | > 200.000 € e ≤ 500.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
Le modifiche proposte riflettono una scelta politica e tecnica di razionalizzazione dell’intervento penale, fondata su due criteri principali:
Questa distinzione si pone in linea con i principi europei di proporzionalità e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha più volte richiamato gli Stati membri a garantire sanzioni efficaci, ma non eccessive, specialmente in presenza di violazioni meramente formali o marginali.
In termini operativi, le ricadute applicative delle nuove soglie possono essere così sintetizzate:
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L’art. 96, nella sua formulazione introdotta dal D.lgs.141/2024, disciplina le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni in materia doganale non punibili penalmente (ovvero quando non ricorrono le circostanze aggravanti dell’art. 88).
Secondo la disposizione vigente le sanzioni di cui all’articolo 96 sono:
TIPOLOGIA DI DIRITTO | SOGLIA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA (2024) | NUOVA SOGLIA PROPOSTA (2025) |
DAZI DOGANALI | < 10.000 euro | confermata: ≤ 10.000 euro |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | ≤ 10.000 euro | introdotta: ≤ 100.000 euro |
Secondo quanto sopra, ora è esplicito che solo entro queste soglie le violazioni rientrano nel campo delle sanzioni amministrative, escluse le aggravanti.
Il decreto correttivo impatterebbe anche rispetto al comma 13 del dell’articolo 96, laddove non troverebbero applicazione sanzioni amministrative né si procederebbe a confisca, se la revisione (ex art. 42) è avviata:
Allo stesso modo, al comma successivo (14) risulterebbe ora chiaro che a riduzione si applica anche ai diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione, non solo a quelli “dovuti”.
Analizzata la portata generale del nuovo articolo 96, è necessario evidenziare come all’interno del novero dei “diritti di confini diversi dal dazio” si debbano considerare anche le accise. Infatti, l’articolo 2 del decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 include l’importazione tra i momenti in cui l’accisa diviene esigibile e così recita al primo comma: “Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato”.
In particolare, l’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo e, pertanto, viene posticipata se i beni vengono destinati ad un regime particolare.
D’altronde, la corresponsione del tributo in esame al momento dell’importazione avviene seguendo le modalità riservate ai diritti doganali come previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del testo unico delle accise.
Gli operatori economici, inoltre, possono chiedere il rimborso delle accise per prodotti assoggettati quando questi vengono esportati oppure ceduti in un altro Stato membro e, quindi, avviene la fuoriuscita dal territorio nazionale (senza Livigno) rilevante ai fini delle accise. In particolare, devono sempre considerare che, come indicato dalla Corte di Cassazione Sez.V del 17 luglio 2023 n.20699, le loro dichiarazioni sono sottoposte a dei “controlli [i quali] non sono condizionati dall’indicazione dei codici, potendo, e perciò dovendo, essere esperiti comunque, secondo riscontri documentali ed eventualmente, quando possibile, reali, nel caso di merce destinata all’esportazione al di fuori dell’Unione europea, a dover essere sempre assicurato, è il diritto al rimborso, purché siano rispettate le relative condizioni sostanziali (le uniche a contare effettivamente) e non sia stato recato pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea”.
Per trarre fila del discorso appare evidente come le modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024 hanno un impatto potenziale sull’ottenimento e sulla gestione della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC) attribuita in relazione alla tipologia di beni e soprattutto all’affidabilità del richiedente “sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa” come specificato dalla lettera f.1 del secondo comma dell’articolo 1 del testo unico delle accise.
Di seguito si riporta uno Schema comparativo sintetico.
| D.LGS. 141/2024 (VIGENTE) | DECRETO CORRETTIVO (PROPOSTO) | |
Ambito sanzionabile | Diritti di confine sotto 10.000 € | Distinzione tra dazi (≤10.000 €) e altri (≤100.000 €) | |
Sanzione | 100%-200% | Invariata | |
Minimo edittale generale | 2.000 € |
Invariato | |
Minimo art. 79 | 1.000 € | Invariato | |
Revisione su istanza | Non disciplinata chiaramente | Esplicitata: esclude sanzione e confisca | |
Ambito oggettivo ravvedimento (comma 14) | Solo “diritti dovuti” | Esteso a “percepiti o richiesti in restituzione” |
Nella sostanza, in termini operativi si avranno le seguenti ricadute applicative:
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Nel testo originario del D.lgs. 141/2024, l’articolo 112 non era ancora presente in forma compiuta con riguardo alle cause di estinzione del reato o di non punibilità, come invece previsto dal decreto correttivo.
Le uniche previsioni di estinzione erano implicite o collegate ad altri istituti (es. ravvedimento operoso, pagamento integrale), ma non formalizzate in un articolo organico e autonomo. Il nuovo articolo 112, inserito dall’art. 12 del decreto correttivo, introduce due strumenti autonomi e alternativi:
Comma 1 – Estinzione del reato (modello “oblazione rafforzata”)
Condizioni:
Effetti:
Comma 2 – Causa di non punibilità (modello “ravvedimento operoso penale”)
Condizioni:
Effetti:
Le novità introdotte mirano a rafforzare la logica premiale già nota nel diritto penale tributario e importarla in modo coerente nel contesto doganale. Si possono evidenziare tre finalità principali:
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