È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea del 16 aprile 2025, la Direttiva (UE) 2025/794 che modifica le date degli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, e di due diligence, Direttiva (UE) 2024/1760, CSDDD.
Il contesto di riferimento è l’ Omnibus Packages presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025 al fine di agevolare un approccio più efficace delle norme di rendicontazione.
In particolare, la fase di prima applicazione degli standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards, ESRS, adottati con la Direttiva (UE) 2023/2772 del 23 dicembre 2024, ha fatto sorgere una serie di criticità che ha reso necessario:
La Direttiva (UE) 2025/794 è entrata in vigore dal 17 aprile 2025, e gli stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per recepirla nella propria legislazione nazionale.
La proroga riguarda la data dell’obbligo di rendicontazione CSRD: - delle grandi imprese: dall’esercizio finanziario 2025 (bilanci pubblicati nel 2026) all’esercizio finanziario 2027 (bilanci pubblicati nel 2028); e - delle PMI quotate: dall’esercizio finanziario 2026 (report pubblicati nel 2026) al 2028 (bilanci pubblicati nel 2028); e - la data dell’obbligo di recepimento negli stati membri della Direttiva (UE) CSDDD con un differimento dell’entrata dell’obbligo per le imprese in due ondate, 2028 e 2029 secondo criteri dimensionali legati al numero dei dipendenti e al fatturato delle imprese. |
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Nei primi mesi del 2025, per l’esercizio finanziario 2024, si conclude la fase di prima applicazione degli standard di rendicontazione ESRS, e delle disposizioni degli artt. 3,4 del d.lgs. 125/2024 con la pubblicazione dei report di sostenibilità degli Enti di Interesse Pubblico, EIP, (con più di 500 dipendenti soggetti all’obbligo Dichiarazione non finanziaria, DNF). I soggetti EIP hanno concluso il passaggio dagli standard GRI agli ESRS.
Le grandi imprese e le PMI quotate hanno avviato il processo di preparazione (o di adeguamento) del processo di rendicontazione e di raccolta dei dati che coinvolge le imprese incluse nella catena del valore, a monte e a valle. Ciò richiede maggiori sforzi, per tutte le imprese, soggetti obbligati e volontari, in risorse, competenze e investimenti e rafforza la competitività
A favore di una più efficace attuazione delle norme, la Direttiva (UE) ha adottato il differimento dell’obbligo:
La Direttiva (UE) 2025/794 è entrata in vigore dal 17 aprile 2025. Entro il 31 dicembre 2025, il legislatore italiano (e gli altri stati membri) dovrà recepire le predette date emendando le disposizioni dell’art. 17 “Entrata in vigore” del d. lgs 125/2024, e se del caso, le altre disposizioni legate alla posticipazione dell’obbligo.
Intanto, si suppone che le imprese soggette all’obbligo, gli EIP, in base alle date originarie delle norme CSRD, siano esentate a rendicontare le informazioni inerenti alle questioni di sostenibilità i cui impatti, rischi, ed opportunità, IRO, che derivano dalle imprese incluse nella catena di valore a monte e a valle.
La medesima Direttiva (UE) 2025/794 ha prorogato di un anno la data di recepimento della Direttiva (UE) CSDDD e l’obbligo di due diligence delle imprese secondo criteri dimensionali:
Nel frattempo, non mutano in capo agli organi amministrativi le responsabilità e gli obblighi di due diligence già previsti dalle norme internazionali.
Coerentemente alle nuove date dell’obbligo, la Commissione Europea (con mandato del 27 marzo 2025) ha affidato all’ EFRAG i lavori di consulenza tecnica per la semplificazione del primo set di 12 Standard ESRS.
La prima bozza di revisione, in pubblica consultazione, dovrebbe avere le finalità di:
La revisione prevedibilmente dovrà essere adottata dalla Commissione europea con atto delegato entro il 31 dicembre 2025 per:
Il lavoro di revisione e semplificazione dovrà garantire la riconciliazione degli obblighi di informativa ESRS alle Linee guida dell’EBA Pillar 3 e al regolamento di finanza sostenibile, SFDR.
Si tratta di una correlazione necessaria che rafforza la competitività dell’impresa di qualsiasi dimensione rispetto alle richieste informative di banche, investitori, soggetti finanziari, e gli altri soggetti non finanziari utilizzatori del report di sostenibilità.