Domanda e Risposta Pubblicata il 24/02/2025

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Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

di Redazione Fisco e Tasse

Il GSE ha pubblicato nuove FAQ per il credito transizione 5.0: vediamo come fare il calcolo energetico semplificato



Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che è disponibile per il download delle FAQ versione aggiornata in data 21 febbraio 2025. 

Successivamente e relativamente alla procedura semplificata di calcolo dei risparmi energetici, il MIMIT ha integrato le FAQ con la n 4.19 che di seguito viene evidenziata.

Nel frattempo il MIMIT ricorda che l’aggiornamento generale ha riguardato:


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Transizione 5.0: calcolo energetico semplificato

Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. 

Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

In particolare, veniva domandato in che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
La replica chiarisce che il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

Con la FAQ n 4,19 è stato anche chiarito che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Fonte: Fisco e Tasse


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