Secondo la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 5611 del 3 marzo 2025), i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 non necessitano di autorizzazione da parte del datore di lavoro. Tuttavia, anche se non esiste un obbligo esplicito di "richiedere" il permesso, il lavoratore è tenuto a comunicare l'intenzione di usufruirne, per consentire al datore di lavoro di organizzare l’attività lavorativa.
La sentenza ha stabilito che l’eventuale mancata comunicazione non può automaticamente essere equiparata a un’assenza ingiustificata, salvo specifiche previsioni contrattuali. Nel caso concreto esaminato dalla Corte, la mancata comunicazione del lavoratore non è stata considerata motivo valido per il licenziamento, poiché non era prevista né dalla legge né dal CCNL applicato.
La decisione della Cassazione conferma quindi che, pur non essendo richiesta un’autorizzazione, la comunicazione è un dovere derivante dai principi generali di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, ma la sua omissione non equivale automaticamente a un’assenza ingiustificata.
Di seguito vediamo più in dettaglio la vicenda e la massima della Suprema Corte.
Leggi un riepilogo della disciplina in Permessi 104 regole e casi pratici
Il caso riguarda un lavoratore dipendente di una Srl, licenziato per assenza ingiustificata dal lavoro nel periodo dall’8 al 16 aprile 2020. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo di aver usufruito dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge 104/92, in particolare dei 12 giorni aggiuntivi concessi dal Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) per l'assistenza a un familiare disabile.
La società, ritenendo che il lavoratore non avesse comunicato formalmente la fruizione dei permessi, ha equiparato la sua assenza a un’assenza ingiustificata e ha proceduto al licenziamento disciplinare.
Nel giudizio di Primo Grado il Tribunale di Mantova ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. Secondo il Tribunale:
In seguito la Corte d’Appello ha invece ribaltato la decisione del Tribunale e ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando il licenziamento e condannando la società alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento di 12 mensilità. La Corte ha ritenuto che:
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso della Srl.
In particolare, ha chiarito che:
La Cassazione ha definitivamente stabilito che la mancata comunicazione della fruizione dei permessi 104 non equivale automaticamente a un’assenza ingiustificata e che il licenziamento del lavoratore era illegittimo.
Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione e il risarcimento economico, mentre la società è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.
Il lavoratore che usufruisce dei permessi ex legge 104/92 è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza, anche se non è necessario ottenere una previa autorizzazione. Tale comunicazione, seppur non formalmente disciplinata né dalla legge né dal contratto collettivo applicabile, è dovuta in base ai generali doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. L'assenza di un'espressa disposizione contrattuale o legale che preveda l'equiparazione tra mancata comunicazione e assenza ingiustificata rende il licenziamento per tale motivazione illegittimo