Domanda e Risposta Pubblicata il 28/03/2025
Qual è il termine massimo per le notifiche INPS sulle omissioni contributive?
Il termine massimo per le notifiche dell'INPS riguardanti omissioni contributive depenalizzate a seguito del D.LGS 81 2016, è di 90 giorni.
La decorrenza
Secondo la sentenza della Cassazione n. 7641/2025, il termine massimo per le notifiche dell'INPS riguardanti omissioni contributive depenalizzate a seguito del D.LGS 81 2016, è di 90 giorni. Questo termine decorre:
- Dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, se questi sono stati trasmessi.
- Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6 febbraio 2016), nel caso in cui l'autorità giudiziaria non abbia trasmesso gli atti, a condizione che l'INPS fosse già in possesso dei dati necessari per l'accertamento delle violazioni, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.
Questo termine è considerato un termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'INPS.
Depenalizzazione omessi contributi
La sentenza ricorda che il Decreto Legislativo 8/2016 ha introdotto diverse disposizioni riguardanti la depenalizzazione di alcuni illeciti e la loro trasformazione in illeciti amministrativi. Ecco i punti principali , come riassunti nella sentenza:
- Depenalizzazione: Il decreto ha depenalizzato alcuni reati, trasformandoli in illeciti amministrativi. Questo include appunto l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, che era precedentemente considerato un illecito penale.
- Retroattività: L'articolo 8, comma 1, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
- Trasmissione degli atti: L'articolo 9 prevede che l'autorità giudiziaria debba trasmettere all'autorità amministrativa competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
- Notifica delle violazioni: L'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
- Termine di decadenza: Il termine di 90 giorni per la notifica delle violazioni è considerato un termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria.
- Applicazione in assenza di trasmissione degli atti: Nel caso in cui l'autorità giudiziaria non trasmetta gli atti, il termine per la notifica delle violazioni decorre dall'entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), a condizione che l'autorità amministrativa fosse già in possesso dei dati necessari per l'accertamento delle violazioni.
Decadenza diritti per situazioni giuridiche pendenti
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15352/2015, citata nella sentenza in esame, ha specificato alcuni principi generali riguardanti l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto in relazione a situazioni giuridiche pendenti.
- Non retroattività del termine di decadenza: La previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo. Ciò significa che non può essere imposto un termine di decadenza per un diritto senza che questo termine fosse già previsto al momento della sua nascita.
- Applicazione del nuovo termine: Se una legge sopravvenuta introduce un termine di decadenza più breve rispetto a quello previsto dalle leggi precedenti, il nuovo termine si applica anche ai diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso. Tuttavia, il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
- Bilanciamento degli interessi: Questo principio mira a bilanciare le esigenze di garantire le finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e la tutela dell'interesse della parte pubblica a non essere penalizzata per un'inerzia non imputabile.
Questi principi sono stati applicati quindi nella sentenza n. 7641/2025 per risolvere la questione relativa al termine di decadenza per la notifica delle violazioni da parte dell'INPS, in assenza di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Fonte: Corte di Cassazione