Il Ministero del Lavoro, con la circolare 6/2025, ha fornito chiarimenti sulle dimissioni "per fatti concludenti" ovvero a seguito di assenze ingiustificate del dipendente, come previsto dall'articolo 19 del Collegato Lavoro.
In particolare la norma prevede che se il lavoratore resta assente ingiustificato per un periodo superiore a 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto collettivo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore cioè come se avesse dato le dimissioni tacite.
Sulle criticita della disciplina i consulenti del lavoro avevano inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero, che ha risposto in data 10 aprile . Vediamo la norma e i dettagli su dubbi e chiarimenti.
Ai fini della certificazione delle dimissioni di fatto , l'ispettorato del lavoro verifica solo la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, cioè se il dipendente è stato:
Non può valutare se il lavoratore fosse impossibilitato a comunicare l'assenza per cause di forza maggiore.
Obblighi del datore di lavoro
La circolare conferma anche che per il periodo di assenza ingiustificata, il datore:
La cessazione del rapporto lavorativo decorre dalla data indicata nel modulo Unilav, che non può essere anteriore alla comunicazione dell'assenza all'Ispettorato.
Nello specifico Il rapporto di lavoro va considerato terminato al superamento del quindicesimo giorno, con la comunicazione
La cessazione del rapporto di lavoro può essere annullata se:
ATTENZIONE Se l'Ispettorato rileva dichiarazioni false, il datore può essere penalmente responsabile. Tuttavia, semplici errori di compilazione nella comunicazione non sono considerati falsità intenzionale: deve esserci un intento fraudolento.
Su due punti chiariti dalla circolare, molti esperti come ad esempio il prof Maresca ordinario di Diritto del lavoro alla Università La Sapienza di Roma hanno espresso qualche dubbio, in particolare:
A seguito dei dubbi che ancora permangono , con nota del 2 aprile 2025, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formalmente richiesto chiarimenti in merito all’interpretazione della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dalla legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), come illustrata dalla circolare ministeriale n. 6/2025.
In particolare, è stato domandato se il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, trascorso il quale è possibile attivare la procedura di cessazione del rapporto per volontà implicita del lavoratore, possa essere modificato dalla contrattazione collettiva nazionale anche in senso peggiorativo, ossia riducendolo.
Con nota del 10 aprile 2025, il Ministero del Lavoro ha ribadito un orientamento definito “prudenziale”, secondo cui il termine di 15 giorni rappresenta una soglia minima inderogabile in pejus.
Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere un termine più ampio, ma non uno inferiore, al fine di garantire un adeguato margine temporale al lavoratore per giustificare l’assenza e non pregiudicare la sua posizione in caso di motivi legittimi.
Il Ministero ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di futuri ripensamenti in presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
La nota precisa inoltre che
QUI IL TESTO DELLA NOTA MINISTERIALE