Domanda e Risposta Pubblicata il 21/04/2025

Assenze e dimissioni di fatto: il ministero risponde

di Redazione Fisco e Tasse

Circolare ministeriale su decorrenza, modalità di prova, reintegra in caso di dimissioni per assenze ingiustificate, Dubbi e risposta del Ministero.



Il Ministero del Lavoro, con la circolare 6/2025, ha fornito chiarimenti sulle dimissioni "per fatti concludenti" ovvero a seguito di assenze ingiustificate del dipendente, come previsto dall'articolo 19 del Collegato Lavoro.

In particolare la norma prevede che  se  il lavoratore  resta assente ingiustificato per un periodo superiore a 15 giorni, salvo diversa previsione del  contratto collettivo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore cioè come se avesse dato le dimissioni tacite.

Sulle criticita della disciplina i consulenti del lavoro avevano inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero, che ha risposto in data 10 aprile . Vediamo la norma e i dettagli  su dubbi e chiarimenti.

Qui il riepilogo dei contenuti della Circolare INL sul tema 

Accertamento dell'Ispettorato, obblighi del datore

Ai fini della certificazione delle dimissioni di fatto , l'ispettorato  del lavoro verifica solo la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, cioè se il dipendente  è stato: 

Non può valutare se il lavoratore fosse impossibilitato a comunicare l'assenza per cause di forza maggiore.

Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore deve fornire agli ispettori  tutti i recapiti del lavoratore.
  2. Deve comunicare la cessazione sia all'Ispettorato sia al lavoratore, per permettere a quest'ultimo di difendersi.
  3. Se il datore ritiene insufficienti le giustificazioni  fornite dal lavoratore o non accetta la verifica dell'Ispettorato, la questione deve essere risolta dal giudice.
  4. L'Ispettorato non ha il potere di imporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.

La circolare conferma anche che per il periodo di assenza ingiustificata, il datore:

Decorrenza e annullamento delle dimissioni di fatto

La cessazione del rapporto lavorativo decorre dalla data indicata nel modulo Unilav, che non può essere anteriore alla comunicazione dell'assenza all'Ispettorato.

Nello specifico Il rapporto di lavoro  va considerato terminato al  superamento del quindicesimo giorno, con la comunicazione

La cessazione del rapporto di lavoro può essere annullata se: 

ATTENZIONE Se l'Ispettorato rileva dichiarazioni false, il datore può essere penalmente responsabile. Tuttavia, semplici errori di compilazione nella comunicazione non sono considerati falsità intenzionale: deve esserci un intento fraudolento.

CCNL e casi di esclusione: i dubbi dagli esperti

 Su due punti chiariti dalla circolare, molti  esperti come  ad  esempio il prof Maresca ordinario di Diritto del lavoro alla Università La Sapienza di Roma hanno espresso qualche dubbio, in particolare: 

  1. sul ruolo dei contratti collettivi (Ccnl) la circolare sostiene che il termine di 15 giorni per considerare il rapporto cessato è inderogabile e può solo essere esteso in aumento.  Tuttavia, la legge lascia ai contratti collettivi la libertà di stabilire questo termine senza alcun  limite specifico; quindi anche a previsioni contrattuali inferiori a 15 giorni. 
  2. Inoltre sulle esclusioni dalla disciplina per i casi di lavoratrici in gravidanza e genitori nei primi tre anni di vita del figlio o di adozione, per i quali  effettivamente  in qualsiasi evento di recesso del lavoratore serve una convalida ufficiale davanti all'Ispettorato.  La circolare interpreta rigidamente questa esclusione, ma c'è dibattito appunto sulla sua correttezza giuridica in quanto si fa notare che  le due casitiche non sono collegate; difficilmente infatti  una assenza può essere imposta dal datore di lavoro.
  3. Perplessità sono state espresse anche sul fatto che i giorni di assenza debbano essere conteggiati "da calendario " . Si osserva infatti che sarebbe piu logico calcolare le assenze del lavoratore nei giorni in cui la sua prestazione lavorativa è effettivamente dovuta  ovvero nei giorni lavorativi e non anche in quelli festivi

La richiesta dei consulenti e la risposta del Ministero

A seguito dei dubbi che ancora permangono , con nota del 2 aprile 2025, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formalmente richiesto chiarimenti in merito all’interpretazione della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dalla legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), come illustrata dalla circolare ministeriale n. 6/2025.

 In particolare, è stato domandato se il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, trascorso il quale è possibile attivare la procedura di cessazione del rapporto per volontà implicita del lavoratore, possa essere modificato dalla contrattazione collettiva nazionale anche in senso peggiorativo, ossia riducendolo.

Con nota del 10 aprile 2025, il Ministero del Lavoro ha ribadito un orientamento definito “prudenziale”, secondo cui il termine di 15 giorni rappresenta una soglia minima inderogabile in pejus. 

Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere un termine più ampio, ma non uno inferiore, al fine di garantire un adeguato margine temporale al lavoratore per giustificare l’assenza e non pregiudicare la sua posizione in caso di motivi legittimi. 

Il Ministero ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di futuri ripensamenti in presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

La nota precisa inoltre che 

QUI IL TESTO DELLA NOTA MINISTERIALE

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro