Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi: Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni
L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.
Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento.
Infine, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.
Ad oggi 7 maggio occorre segnalare che il DL 39/2025 è arrivato in Parlamento per la conversione e quindi è partito l'iter definitivo e al testo iniziale pare siano stati inseriti diversi emendamenti che in sintesi dovrebbero contenere:
Riepiloghiamo tutte le regole delle CATNAT.
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L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Il 28 marzo arriva il Decreto di ulteriore proroga per le PMI.
In dettaglio il decreto di proroga del 28 marzo prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:
Per le imprese di cui al comma 1, la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trova applicazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
Attenzione al fatto che il termine resta fermo per le grandi imprese senza sanzioni per 90 giorni.