Nella legge di bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli con varie misur, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono da segnalare
Due ulteriori novità riguardano:
Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.
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La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata
La novità 2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori.
Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:
Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale
Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento, purche terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 12 2024 .
Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).
Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.
Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.
Vediamo come si applicano le regole sul congedo indennizzato a seguito dell'evoluzione normativa:
Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.
Differenze tra i lavoratori
Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:
Anno di Fine Astensione Obbligatoria | Mesi Retribuiti all'80% | Mesi Retribuiti al 30% | Utilizzabili Entro |
---|---|---|---|
2022 o precedenti | 0 | 9 | 12 anni del figlio |
2023 | 1 | 8 | 6 anni (80%), 12 anni (30%) |
2024 | 2 | 7 | 6 anni (80%), 12 anni (30%) |
2025 e oltre | 3 | 6 | 6 anni (80%), 12 anni (30%) |