Entro il 30 aprile si può inviare la domanda per essere riammessi alla rottamazione quater, se decaduti.
A tal proposito l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande.
Ricordiamo che a prevedere questa possibilità è stata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.
Prima di scoprire le istruzioni della Riscossione ricordiamo che relativamente alla Rottamazione 5 (quinquies) dopo le dichiarazioni di cautela del Vice Ministro Leo, il Ministro Giorgetti non ha smentito la possibilità di una nuova misura agevolativa.
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Come evidenziato anche dall'Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La domanda può essere presentata:
Attenzione al fatto che gli intermediari fiscali, la domanda di riammissione per gli assistiti può essere presentata direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.
Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà la risposta tramite e-mail, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Se si presenta la domanda in area pubblica: