E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 219 del 2712,2024, che istituisce l'Albo Nazionale delle Attività Commerciali, Botteghe Artigiane ed Esercizi Storici. Questo provvedimento, emanato in attuazione della legge delega 118 del 2022, mira a tutelare e valorizzare attività commerciali con rilevanza storica, culturale o merceologica grazie alla collaborazione tra Ministero del turismo e Ministero delle imprese.
Nello specifico il decreto si propone di:
Si prevede in particolare che gli enti territoriali possono creare albi per le attività storiche, mentre un Albo Nazionale sarà gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e saranno implementate tutele specifiche come diritti di prelazione per garantire la continuità della gestione e vincoli di tutela culturale.
Il Ministro del Turismo, in collaborazione con regioni e province autonome, promuoverà iniziative per valorizzare queste attività, inserendole in circuiti turistici e merceologici di pregio.
Qui il testo del provvedimento che entra in vigore formalmente il 31 gennaio 2025. Sono attesi comunque altri decreti attuativi per l'operatività. (v. ultimo paragrafo)
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Il decreto prevede in particolare i seguenti strumenti per raggiungere questi obiettivi:
Gli enti locali (comuni, province, regioni) potranno costituire albi specifici per registrare attività storiche e di eccellenza.
I criteri di ammissibilità includono la presenza sul territorio da almeno 50 anni (o un periodo diverso stabilito da normative regionali) e un rilevante interesse storico, culturale o merceologico.
Un Albo Nazionale, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccoglierà le informazioni provenienti dagli albi locali, garantendo uniformità e visibilità a livello nazionale.
Gli esercenti iscritti avranno il diritto di prelazione sull'acquisto dei locali, anche in caso di vendita di interi complessi immobiliari.
Il Ministero della Cultura potrà riconoscere alcune attività come beni culturali, apponendo vincoli di destinazione e conservazione.
Campagne promozionali coordinate dal Ministero del Turismo in collaborazione con le regioni e le associazioni di settore.
Creazione di percorsi turistici e merceologici che includano le attività storiche, con diffusione capillare delle informazioni tramite canali istituzionali.
Si prevedono percorsi conciliativi per facilitare la transizione delle attività tra generazioni o nuovi acquirenti, evitando chiusure o stravolgimenti.
Integrazione automatica nell’Albo Nazionale delle attività già iscritte nei registri locali o in quelli di Unioncamere, se conformi ai criteri previsti.
Il decreto rispetta le normative regionali e provinciali, consentendo flessibilità agli enti locali nell'applicazione delle misure.
Iniziative promozionali coordinate con UE
Potranno essere previste ulteriori misure di promozione e valorizzazione, anche attraverso fondi regionali o progetti cofinanziati dall’Unione Europea.
Il Decreto Legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024 non è immediatamente operativo in tutti i suoi aspetti, poiché prevede l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi per renderne pienamente effettive alcune disposizioni. In particolare:
Decreti attuativi: Il decreto richiede l’emanazione di un regolamento da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con i Ministri della Cultura e del Turismo, per definire le modalità di funzionamento dell'Albo nazionale, delle sue sezioni e delle procedure di iscrizione. Questo regolamento deve essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre le regioni, le province autonome e gli enti locali devono adottare o adeguare i propri strumenti normativi e organizzativi per costituire o aggiornare gli albi locali e trasmettere i dati necessari per alimentare l’Albo nazionale.
Anche le campagne informative e le misure di valorizzazione previste dal Ministro del Turismo richiedono la collaborazione con le regioni e le province autonome, che potrebbero necessitare di ulteriori interventi regolamentari.
Da notare che il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria, specificando che le disposizioni non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò significa che: