Attualità Pubblicato il 21/01/2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

di Redazione Fisco e Tasse

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti



Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”.

Vengono snellite le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative

Significative le novità su:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

  1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Relativamente alla autovalutazione del rischio i professionisti devono identificare e valutare il rischio inerente alle loro attività e analizzare l’efficacia dei presidi interni per mitigare il rischio residuo.

A tal fine si prevede l’uso di scale graduate per attribuire punteggi ai rischi e alle vulnerabilità, determinando il livello complessivo di rischio residuo e attivando eventuali misure correttive.

L’autovalutazione è documentata e aggiornata periodicamente.

L’obbligo di verifica della clientela si applica a prestazioni continuative e occasionali, con modalità commisurate al rischio rilevato, distinguendo tra verifica:

semplificata: per clienti a basso rischio quali ad es. pubbliche amministrazioni,

ordinaria che richiede identificazione e verifica del titolare effettivo

rafforzata: per clienti ad alto rischio quali ad esempio persone politicamente esposte con necessità di verifiche aggiuntive

La verifica può essere eseguita direttamente o tramite terzi pur essendo la responsabilità in capo al professionista.

I documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e delle operazioni devono essere conservati in formato cartaceo o digitale per almeno 10 anni.

Si rimanda alla consultazione delle Regole tecniche dei commercialisti.



TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023 Corsi accreditati Commercialisti e Revisori Legali 2025