L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.
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L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori
Viene quindi precisato che in precedenza il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno.
Oggi, facendo riferimento a quanto previsto con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.
E' importante porre attenzione in ogni caso al fatto che: