Dal 2025, la Legge di Bilancio (art. 1, comma 186, Legge 207/2024) introduce una nuova agevolazione contributiva per chi si iscrive per la prima volta, quest'anno alla gestione artigiani o commercianti INPS.
La norma a prevede una riduzione del 50% dei contributi minimi INPS per i primi 36 mesi consecutivi di attività
La nuova riduzione contributiva si applica anche ai contribuenti in regime forfettario, purché rispettino il requisito della nuova iscrizione nel 2025.
Tuttavia, questa agevolazione è alternativa ad altre misure di riduzione contributiva disponibili. Vediamo allora piu in dettaglio la misura , le altre opzioni e la possibile scelta di convenienza
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La riduzione del 35% è disciplinata dalla legge istitutiva del regime forfettario (Legge 190/2014).
Il regime previdenziale di favore prevede la riduzione della
mentre resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).
La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente con domanda all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
Vedi maggiori dettagli in Forfettari richiesta riduzione contributiva entro il 28.2
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
I beneficiari sono nello specifico:
La misura è alternativa rispetto ad altre riduzioni di aliquota.
In attesa di conferma dall'INPS la riduzione contributiva dovrebbe essere applicabile sia sui contributi minimi che su quelli calcolati sui redditi d’impresa complessivi.
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società, purche effettuata tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
Posto che, come detto, mancano ancora le istruzioni applicative INPS sulla nuova agevolazione introdotta dalla legge di bilancio, si può comunque evidenziare che:
Giova sottolineare che per entrambe le agevolazioni (50% e 35%), i mesi di contribuzione accreditati ai fini pensionistici sono proporzionali all’importo effettivamente versato.
È importante che i contribuenti siano consapevoli di questo aspetto ed eventualmente valutino versamenti volontari maggiorati per evitare ripercussioni future sul montante pensionistico