Attualità Pubblicato il 10/02/2025

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NASpI per attività stagionali nuove precisazioni INPS

di Redazione Fisco e Tasse

Chiarimenti sull'interpretazione della norma Collegato Lavoro sul contributo NASpI nei contratti a termine per attività stagionali non comprese nel DPR



Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l’INPS aveva  fornito chiarimenti circa l’applicazione del contributo addizionale NASpI nei contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali , in relazione alle modifiche introdotte al  Decreto Legislativo n. 81/2015 dal Collegato lavoro -  Legge 203 2024.

L'interpretazione restrittiva su questa  novità  viene ridimensionata con un nuovo messaggio 483 del 7 febbraio 2025  .

Vediamo i dettagli e le istruzioni per i datori di lavoro.

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Attività stagionali e applicazione del contributo addizionale NASpI

La norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11 della L. 203/2024 ha precisato che che sono considerate stagionali quelle attività finalizzate a far fronte a:

 la quale individua le attività ritenute stagionali in relazione alle caratteristiche del settore o del mercato.

 L’art. 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 prevede che il contributo addizionale NASpI non sia applicabile ai lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali elencate nel DPR 1525/63. 

 Secondo INPS  la deroga introdotta dall’art. 2, comma 29, lettera b) della L. 92/2012 rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI deve essere considerata una norma di natura speciale. In quanto tale, la sua interpretazione deve essere rigorosa e restrittiva, limitandone l’applicazione esclusivamente ai casi espressamente previsti dal legislatore.

Inoltre  l'istituto evidenzia che il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine.

Per questo INPS afferma che   l’esonero dal contributo addizionale si applica esclusivamente ai lavoratori impiegati in attività stagionali incluse nell’elenco contenuto nel DPR 1525/63,  mentre 

il contributo addizionale NASpI è dovuto.

Istruzioni Uniemens ai datori di lavoro

Con riferimento agli obblighi contributivi, l’INPS specifica che i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento di attività definite stagionali dall’art. 11 della L. 203/2024, ma non rientranti nell’elenco del DPR 1525/63, devono seguire le consuete modalità operative nella compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens. 

In particolare, è necessario valorizzare l’elemento qualifica 3 con il valore “S”, che identifica la tipologia “Stagionale (restanti tipologie)”.

Naspi e contratti stagionali: i nuovi chiarimenti

Con il nuovo messaggio l'istituto ridimensiona  l'impatto della precedente interpretazione precisando che l'esenzione dalla Naspi  si estende anche ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 per attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011.

I lavoratori stagionali devono essere segnalati nel flusso Uniemens con la qualifica "G", che indica l'esenzione dal contributo addizionale NASpI.

Questo il testo ufficiale: 

Con il presente messaggio si precisa che, in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020).

Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.



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