Attualità Pubblicato il 31/01/2025

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Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

di Redazione Fisco e Tasse

In GU le regole per attuare la Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: chi è considerato residente ai fini della tassazione



Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

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Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.


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Legge n 2/2025 Convenzione Italia-Libia 2025

TAG: Versamenti delle Imposte Redditi Persone Fisiche 2025