Con la risposta a interpello 16 del 28 gennaio 2025 l'Agenzia torna ancora una volta sul tema del regime impatriati , recentemente rinnovato. In particolare, si esamina la possibilità di cumulare i regimi agevolativi fiscali previsti per chi ritorna in Italia:
Il documento analizza il caso di un professionista cittadino italiano che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa in Spagna, ha deciso di rientrare in Italia per assumere un incarico accademico e avviare un'attività professionale e chiedeva il corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti.
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Ricordiamo in primo luogo i riferimenti normativi e in che cosa consistono le due agevolazioni menzionate :
Questo regime consente una riduzione della base imponibile al 50% per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi fino a 600.000 euro annui, per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e rispettano determinati requisiti (es. residenza in Italia per almeno 4 anni).
Questa agevolazione permette ai docenti e ricercatori che rientrano in Italia, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni, di escludere dal reddito imponibile il 90% degli emolumenti percepiti. Il beneficio dura fino a 5 anni, con possibili estensioni per figli a carico o acquisto di un immobile in Italia.
Giova ricordare anche che il precedente beneficio per i lavoratori impatriati , sia autonomi che dipendenti, era disciplinato dall'Articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Questo regime speciale per i lavoratori impatriati (abrogato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha introdotto il nuovo regime) prevedeva una tassazione agevolata su una percentuale del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia.
Era stato modificato dall’articolo 5 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (il cosiddetto "Decreto Crescita"), che aveva ampliato la detrazione in presenza di specifiche condizioni, e allungato la durata del beneficio.
Per approfondire leggi anche Il regime agevolato impatriati 2024
Un cittadino italiano, laureato in odontoiatria nel 2012, si è trasferito in Spagna nello stesso anno per frequentare un master triennale. Dal 2016 al 2022 ha lavorato come docente a tempo indeterminato presso un'università spagnola e, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, ha continuato la sua attività accademica presso un altro ateneo spagnolo nel 2024.
Il contribuente ha deciso di rientrare in Italia per assumere il ruolo di professore associato in un'università italiana a partire dal 1° settembre 2024 e ha avviato la procedura per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente, acquisendo così la residenza fiscale italiana dal 2025. Contestualmente, ha pianificato l'apertura di una Partita IVA per esercitare l'attività di medico odontoiatra.
L'interessato ha presentato un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarire se potesse usufruire contemporaneamente:
In alternativa, ha chiesto se potesse almeno beneficiare del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" ex d.lgs 209 2023 per entrambe le attività svolte in Italia.
L'Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta sulla base della normativa vigente precisando che :
Sulla base dell'attuale quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, diversamente dal previgente regime speciale per lavoratori impatriati (disciplinato dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, ora abrogato), non esiste più un divieto espresso di cumulo tra le due agevolazioni fiscali.
Pertanto, il contribuente potrà beneficiare contemporaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per la sua attività di medico odontoiatra e degli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero per la sua attività accademica, a partire dal periodo d'imposta 2025 e fino ai limiti temporali previsti per ciascuna agevolazione.