Il 5 febbraio si è tenuta una nuova editizione di Telefisco, il convegno organizzato da IlSole24ore sulle principali tematiche fiscali e del lavoro.
Durante gli incontri l'Agenzia delle Entrate ha come sempre replicato ai quesiti più diffusi tra i contribuenti e gli addetti ai lavori.
Tra questi viene fornito un chiarimento sull'esterometro e in particolare su operazioni passive con soggetto comunitario specificando che per l’invio dei dati conta la ricezione della fattura.
Vediamo il riferimento alla norma e il conseguente chiarimento.
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Ai sensi dell'art 1 comma 3 bis del Dlgs n 217/2015 i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle:
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.
Con riferimento alle medesime operazioni:
A tal proposito le Entrate hanno evidenziato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.