Le Entrate con il Provvedimento n 41036 dell'11 febbraio provvedono alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:
In particolare, per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai redditi su elencati è pari al 31,98 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25- octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
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