Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
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Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.
Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.
Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:
Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento''.
Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.
Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA.
Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.
L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.