La Circolare INPS n. 48 del 24 febbraio 2025, illustra le ultime modifiche alla disciplina della rendita vitalizia, in particolare sull'introduzione del comma settimo all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, avvenuta tramite l'articolo 30 della legge n. 203 del 2024 (cd. Collegato Lavoro).
Questo nuovo comma riconosce al lavoratore il diritto di richiedere la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, anche dopo la prescrizione del diritto di richiederla da parte del datore di lavoro o dello stesso lavoratore in sostituzione.
La circolare fornisce anche istruzioni amministrative dettagliate per la gestione delle richieste di rendita vitalizia, distinguendo tra
Vengono specificati i termini di prescrizione e gli adempimenti necessari per ciascun caso, inclusa la documentazione richiesta.
Inoltre, la circolare affronta le situazioni degli iscritti alla Gestione pubblica e le domande e ricorsi pendenti, fornendo indicazioni specifiche per ciascun caso.
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La rendita vitalizia, oggetto della circolare, è un istituto previdenziale previsto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, che permette di garantire un reddito continuo a un beneficiario per tutta la durata della sua vita ove non abbina maturato il diritto a pensione.
Essa viene costituita attraverso il versamento di contributi che, accumulandosi, formano una riserva matematica utilizzata per calcolare l'importo della rendita. Questo strumento è particolarmente rilevante nei casi in cui i contributi previdenziali obbligatori non siano stati versati dal datore di lavoro, lasciando il lavoratore privo della relativa copertura pensionistica.
La rendita vitalizia può essere richiesta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, qualora quest'ultimo non possa o non voglia provvedere alla sua costituzione.
Con la novità 2025 il legislatore riconosce al lavoratore il diritto di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia scaduto il termine di :
La circolare chiarisce innanzitutto i criteri per valutare la prescrizione del diritto di costituzione della rendita vitalizia, stabilendo che essa decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla data di prescrizione dei contributi non versati.
La prescrizione ordinaria decennale si applica sia al diritto del datore di lavoro che a quello del lavoratore in sostituzione.
Si ricorda che eventuali atti notificati all'INPS, come l'atto introduttivo del giudizio, possono interrompere il decorso della prescrizione.
La circolare precisa i seguenti punti;
Calcolo del Termine Prescrizionale:
Va verificato il termine di prescrizione dei contributi che è variato nel tempo (ad esempio, cinque o dieci anni, a seconda delle normative vigenti).
Devono essere considerati eventuali provvedimenti normativi che hanno sospeso i termini di prescrizione per eventi straordinari.
Istanze Presentate dal Datore di Lavoro
Se il diritto non è prescritto, l'istanza deve essere esaminata nel merito.
Se il diritto è prescritto, l'istanza deve essere respinta.
Istanze Presentate dal Lavoratore o dai Suoi Superstiti
Valutazione della Prescrizione:
Iscritti alla Gestione Pubblica
Il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata dalle disposizioni emanate in materia.
Per alcuni periodi di lavoro, la domanda di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata entro una data specifica, come il 31 dicembre 2029 per certi contributi.
Le indicazioni fornite dalla circolare si applicano sia alle nuove domande che a quelle giacenti e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024, ovvero il 12 gennaio 2025.