La recente circolare di Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, evidenzia alcuni temi rilevanti riguardanti il bonus per le nuove assunzioni introdotto con la legge di bilancio 2024 , con particolare attenzione agli errori contabili e alle modalità di verifica dell'incremento occupazionale per gli enti non commerciali.
Giova ricordare che questo incentivo, prorogato fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025, permette di aumentare del 20% il costo deducibile per le assunzioni a tempo indeterminato, con un ulteriore incremento al 30% per le categorie di lavoratori considerate "meritevoli di maggior tutela".
I beneficiari sono tenuti a verificare che il numero di dipendenti a tempo indeterminato sia aumentato nel periodo di imposta agevolato rispetto a quello precedente.
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La circolare solleva interrogativi su come gli enti non commerciali debbano effettuare la verifica dell'incremento occupazionale.
Una prima interpretazione suggerisce che l'incremento debba essere valutato considerando le variazioni occupazionali indipendentemente dal tipo di attività svolta dai lavoratori. Tuttavia, una tesi alternativa, sostenuta dalla relazione illustrativa del Dm 25 giugno 2024, propone che anche il personale utilizzato promiscuamente (sia per attività istituzionali che commerciali) debba essere considerato, in base alle ore dedicate all'attività commerciale.
La circolare analizza anche gli errori contabili relativi ai costi rilevanti per la maggiorazione del bonus.
Ad esempio, se un costo viene iscritto nel bilancio non nell'anno di assunzione del personale (2024), ma in quello successivo (2025), la correzione contabile potrebbe avere rilevanza fiscale.
Assonime comunque chiarisce che il costo da considerare per la maggiorazione è il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale. Pertanto, la correzione di un errore contabile non dovrebbe influire né sul costo dei nuovi assunti né sull'incremento complessivo del costo del personale, suggerendo che la deduzione maggiorata debba essere applicata nell'anno in cui è stato commesso l'errore, utilizzando l'istituto della dichiarazione integrativa.