Attualità Pubblicato il 04/03/2025

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CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo

di Redazione Fisco e Tasse

Firmato il rinnovo del contratto per i lavoratori del settore edile industria cooperative. Gli aumenti Tabelle retributive Sperimentazione modello denuncia contributiva DUE



In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-

La vigenza  parte dal 1° febbraio 2025  e scade il  30 giugno 2028 .

Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due",  per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.

Il modello 2 entrerà in vigore  dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)

Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza

Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .

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CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali

Il testo dell'accordo comprende anche :

CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive

INDUSTRIA

Liv.

Par.

Aumenti - Importi mensili

Nuovi minimi - Importi mensili

Complessivi

1.2.2025 mensile

1.3.2026 mensile

1.3.2027 mensile

1.2.2025

1.3.2026

1.3.2027

VII

200

360,00

160,00

100,00

100,00

2.134,71

2.234,71

2.334,71

VI

180

324,00

144,00

90,00

90,00

1.921,23

2.011,23

2.101,23

V

150

270,00

120,00

75,00

75,00

1.601,02

1.676,02

1.751,02

IV

140

252,00

112,00

70,00

70,00

1.494,31

1.564,31

1.634,31

III

130

234,00

104,00

65,00

65,00

1.387,56

1.452,56

1.517,56

II

117

210,60

93,60

58,50

58,50

1.248,81

1.307,31

1.365,81

I

100

180,00

80,00

50,00

50,00

1.067,36

1.117,36

1.167,36


COOPERATIVE


Liv.

Par.

Aumenti - Importi mensili

Nuovi minimi - Importi mensili

Complessivi

1.2.2025

1.3.2026

1.3.2027

1.2.2025

1.3.2026

1.3.2027

VIII (*)

250

450,00

200,00

125,00

125,00

2.712,99

2.837,99

2.962,99

VII

210

378,00

168,00

105,00

105,00

2.274,90

2.379,90

2.484,90

VI

180

324,00

144,00

90,00

90,00

1.953,34

2.043,34

2.133,34

V

153

275,40

122,40

76,50

76,50

1.659,16

1.735,66

1.812,16

IV

136,5

245,70

109,20

68,25

68,25

1.485,49

1.553,74

1.621,99

III

127

228,60

101,60

63,50

63,50

1.381,81

1.445,31

1.508,81

II

114

205,20

91,20

57,00

57,00

1.240,72

1.297,72

1.354,72

I

100

180,00

80,00

50,00

50,00

1.085,21

1.135,21

1.185,21

(*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità

Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.

Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.

CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva

il nuovo modello di denuncia unica   D.U.E. presenterà,  al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

a)    Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

b)    Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

c)    Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

d)    Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

e)    E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;

f)    C.C.N.L. applicato;

g)    C.I.P.L. applicato bloccante;

h)    Ore malatia - bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

i)    Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.



TAG: Imprese Edili CCNL, accordi e tabelle retributive 2025 La rubrica del lavoro