Attualità Pubblicato il 07/03/2025

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Accordi aziendali su contratti a termine: la Cassazione chiarisce

di Redazione Fisco e Tasse

La Cassazione 3353 del 10.2.2024 ribadisce la validità dei contratti di prossimità senza riferimenti letterali se il giudice ne accerta l'aderenza al CCNL



La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 3353 del 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che, a sua volta, aveva avallato il rigetto operato in primo grado dal Tribunale.

Il ricorrente aveva impugnato due contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente stipulati con la società resistente, sostenendo la loro nullità e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, part-time indeterminato. 

La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimi tali contratti,  effettuati sulla base di  accordi aziendali qualificabili come "accordi di prossimità", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, e finalizzati all'incremento dell'occupazione e della competitività aziendale.

 Vediamo le motivazioni delle sentenze di merito.

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Accordi di prossimità: le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso proposti dal lavoratore, rigettandoli per le seguenti ragioni:

In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, 

La sentenza conferma l'orientamento secondo cui gli accordi di prossimità possono derogare alla disciplina generale, purché rispettino nella sostanza i criteri normativi e siano finalizzati a obiettivi collettivi legittimi, anche in assenza di riferimenti normativi espliciti.




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