Con il Messaggio n. 801 del 05-03-2025 l'Inps fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. (La norma di riferimento è il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'istituto richiama anche le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.)
Va ricordato che la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e va presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” .
A seguito della domanda l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e dopo la comunicazione positiva il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento vera e propria.
Utile sottolineare anche che:
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Nel messaggio INPS ricorda che o lavoratori beneficiari sono i seguenti
il requisito di anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni, con età anagrafica variabile 61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, o di 62 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi.
Fanno eccezione i lavoratori
La domanda di riconoscimento va presentata in via telematica entro il prossimo 1° maggio 2025, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione indicata nella tabella “A” allegata al DM 20 settembre 2011.
In esito alla domanda di accesso il lavoratore può ricevere una delle seguenti comunicazioni
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.
Si ricorda che i requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.
Se necessario il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta