Attualità Pubblicato il 01/04/2025

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Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente

di Redazione Fisco e Tasse

Cassetto del Contribuente unico strumento per la gestione previdenziale. Riepilogo istruzioni INPS sul nuovo regime sanzionatorio per il settore agricolo



Con il  messaggio  871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente,  relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.

Nel messaggio 1086 l'Istituto  precisa che dal 1 aprile  il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso.  Tutte le funzioni  sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”  sul sito www.inps.it.

Si  ricorda  anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente,  oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024”  sono presenti:


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Sanzioni per Omissione Contributiva 2024

Con il  messaggio  INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai  propri uffici,  ha fornito  indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e  applicabile a partire dal 1° settembre 2024. 

La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).

Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:

  1.     Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
  2.     Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.

Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura

Per i periodi contributivi con irregolarità  trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:

Accertamento contributivo estratti conto e prospetti

Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.

È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate. 

Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.

Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione

Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo. 

Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.

La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.

 Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.



TAG: Agricoltura e pesca 2024 La rubrica del lavoro