Attualità Pubblicato il 03/04/2025

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Imprese dell'olio: aiuti dalla Regione Puglia, le regole

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicate le regole per richiedere gli aiuti per le imprese agricole colpite dal batterio Xilella: imprese agricole dell'olio



Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto 11 febbraio dell'agricoltura con criteri e modalità di attuazione della misura inerente il  sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa.

Al fine di contenere i danni prodotti dall'insediamento e dalla diffusione del batterio nella regione Puglia e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive è concesso, ai sensi dell'art. 3, comma  8-bis,  del decreto-legge  15 maggio 2024, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 2024, n. 101, un contributo  per l'attuazione  di  misure  di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivare di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. 

La Regione Puglia con proprio atto definisce i  termini e  le modalità di presentazione delle domande e  definisce, altresì,  le modalità di  selezione,  assegnando  la priorità ai progetti collettivi presentati in forma associata.
Ulteriori criteri di selezione prevedono di  privilegiare, in ordine di priorità decrescente, le candidature di soggetti che:

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso  della  qualifica  di  imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). 

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Imprese dell'olio: gli incentivi della Regione Puglia

In particolare, all'attuazione della presente misura sono destinati  30  milioni di euro.

Sono oggetto di  finanziamento gli  interventi finalizzati al ripristino  del potenziale produttivo danneggiato dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa e comprendono il ripristino della capacità produttiva delle imprese, sia con la ricostituzione degli oliveti con varietà dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal  Comitato  fitosanitario  nazionale,  sia  sostituendo  i  vecchi oliveti con impianti di altre colture scelte fra quelle  indicate  in allegato I, parte integrante del presente decreto.

Sono ammissibili gli  investimenti  conformi  alla  legislazione europea, nazionale e  regionale  in  materia  di  tutela ambientale, paesaggistica  ed  idrogeologica.  Il  contributo   e'   concesso   a condizione  che  il  progetto  di investimento abbia  ricevuto   le autorizzazioni  eventualmente  necessarie   prima   della   data   di presentazione della domanda di aiuto.
E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la  perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di  aiuto  al funzionamento dell'azienda.
I contributi di  cui  al  presente  decreto  sono  concessi  nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformità all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. 

Imprese dell'olio pugliesi: i finanziamenti ammessi

Relativamente agli interventi del  presente decreto, sono ammessi a  finanziamento i costi  sostenuti  per il ripristino del potenziale produttivo  agricolo  danneggiato  fino  al livello  preesistente  al  verificarsi  dell'evento  in  conformità all'art. 14, paragrafo 6,  lettere  h)  e  i)  del  regolamento  (UE) 2022/2472.
Il contributo è calcolato in termini  di  tabelle  standard  di costi unitari per il reimpianto degli alberi  danneggiati  secondo i criteri determinati dalla Regione Puglia ai  fini  dell'accesso  alla misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Il sostegno ai beneficiari ha come parametro  la  pianta  ed  è misurato  sulla  base  del  valore  di   ripristino   omnicomprensivo calibrato in funzione della densità di impianto. Nel  dettaglio,  si prefigura un  sostegno  per  pianta accertata  danneggiata/distrutta secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:

Nel caso di oliveti con densità di impianto superiori alle  201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per  singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro.
L'intensità  massima  di  aiuto  è  pari  al  100%  dei  costi ammissibili, in conformità all'art. 14, paragrafo 14, lettera b) del regolamento (UE) 2022/2472.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  è  ammissibile,  salvo nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione nazionale vigente in materia.

Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere concessi nei casi di  cui  all'art.  14,  paragrafo  9  del  regolamento  (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui al presente decreto non possono inoltre  essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni  stabiliti  nel regolamento (UE) n. 1308/2013 anche se  tali  divieti  e  restrizioni interessano  solo  il   sostegno   dell'Unione   previsto   da   tale regolamento. 



TAG: Agricoltura e pesca 2024