Il 25 marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno raggiunto un accordo significativo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del 17 dicembre 2019, applicabile ai dirigenti e ai quadri superiori delle piccole e medie imprese produttrici di beni e servizi.
Questo accordo introduce una serie di novità che spaziano dagli aumenti salariali alle tutele contrattuali.
Il nuovo contratto, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027, si propone di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, garantendo al contempo stabilità e sicurezza ai lavoratori.
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Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti retributivi e i nuovi minimi contrattuali per dirigenti e quadri superiori.
Per i dirigenti, l'accordo modifica l'articolo 3 del CCNL, variando gli importi relativi al minimo contrattuale mensile con decorrenze diverse.
I nuovi minimi contrattuali sono stati ridefiniti per tenere conto delle diverse fasce di età e delle condizioni di assunzione.
Ad esempio, per i dirigenti di età fino a 43 anni, neoassunti o promossi durante il periodo di vigenza del contratto, il minimo contrattuale applicabile per un periodo di 3 anni è stato fissato a un importo specifico. Questi minimi sono applicabili anche in caso di assunzione di dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi.
Per i quadri superiori, il minimo contrattuale mensile è stato anch'esso ridefinito, con particolare attenzione ai lavoratori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo una tantum per coprire il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Questo importo, pari a 3.000 euro lordi per i dirigenti e 2.000 euro lordi per i quadri superiori, sarà erogato in due tranche e riconosciuto ai lavoratori in forza al 25 marzo 2025, con specifici requisiti di anzianità e retribuzione annua lorda.
In merito alle trasferte, l'importo stabilito in cifra fissa per il rimborso delle spese non documentabili è stato elevato a 100 euro, con un importo aggiuntivo di 65 euro per i quadri superiori in trasferta per periodi compresi tra 12 ore e 2 settimane.
Categoria | Minimo Contrattuale Mensile | Note |
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Dirigenti |
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Dirigenti fino a 43 anni |
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Quadri Superiori |
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L'accordo introduce anche importanti novità in termini di tutele contrattuali e benefici per i lavoratori.
In materia di malattia e tutela della maternità, il periodo di comporto in caso di assenza per malattia è stato fissato a 12 mesi, elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche.
È stata inoltre introdotta l'integrazione al 100% per il primo mese di congedo parentale indennizzato dall'INPS all'80%.
Infine, l'accordo modifica i termini di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e fissa al 5% la percentuale di contribuzione a carico azienda per la previdenza complementare, applicabile fino al limite di 190.000 euro annui della retribuzione globale lorda.