Attualità Pubblicato il 10/04/2025

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Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenze

di Redazione Fisco e Tasse

La Dichiarazione Irap 2025 va inviata entro il 31 ottobre: vediamo il calendario di invii e versamenti dell'imposta



Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo.

Scarica qui modello e istruzioni.

Vediamo il calendario dei pagamenti di quest'anno.

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Irap 2025: invio della dichiarazione

La Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008)

Nel dettaglio:

Occorre specificare che ai fini della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione Irap 2025 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

Attenzione al fatto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

E' bene specificare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Come specificato dalle Entrate sulla pagina Irap del sito internet per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 decreto Milliproroghe.

Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenza

Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Attenzione al fatto che:

L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. 

Si specifica che con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni del Modello Irap 2025 alla sezione III del quadro IR.



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