Con la circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
In particolare chiarisce i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi della prescrizione . Inoltre ricorda i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.
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In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).
Il termine di prescrizione quinquennale si applica:
Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.
L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.
La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.
NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:
Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.
Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).
Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data.
Da notare che:
L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero:
La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.
Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.
Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:
Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:
Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.
Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020.
La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.
Ambito | Indicazione |
---|---|
Termine di prescrizione | 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento |
Scadenza premi in autoliquidazione | 16 febbraio |
Atti che interrompono la prescrizione | Verbale unico di accertamento e notificazione |
Atti non interruttivi | Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL |
Effetti interruttivi | Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica |
Sanzioni civili | Stesso termine e interruzione dei premi |
Sospensione Covid-19 | Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data |
Ambito accertamento | Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni |
Limiti verifiche ispettive | Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari |
Modalità di notifica | PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R |