Per presentare il Modello 730/2025 occorre attenersi alle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo con il Provvedimento n 114763.
Scarica qui Modello e le istruzioni per la Dichiarazione 730/2025.
Vediamo le novità che quest'anno riguardano gli impatriati.
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Nel Modello 730/2025 è possibile indicare i redditi degli impatriati.
In particolare, quest'anno viene ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Come evidenziato anche dalle istruzioni al Modello 730/2025 l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Tali redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare:
Attenzione al fatto che, la maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
I regimi agevolativi richiedono che i lavoratori:
Nella
va compilata la casella Casi Particolari con il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero.
In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Inoltre, i redditi vanno indicati nel Quadro C nella sezione V.
Nel rigo C14 nella colonna 4 esenzione impatriati riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17.
Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.
Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.