L’articolo 33 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 " Sicurezza" in vigore dal 12 aprile ha introdotto un importante intervento normativo in materia di contrasto all’usura, modificando la legge 7 marzo 1996, n. 108.
In particolare, è stato inserito l’articolo 14-bis, che disciplina il conferimento obbligatorio di un incarico di consulenza a favore dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 della L. n. 108/1996).
Il nuovo istituto mira a garantire una più efficace gestione dei mutui agevolati erogati in favore delle vittime, attraverso l’affiancamento di un esperto iscritto in un nuovo albo nazionale, con compenso a carico del Fondo nazionale.
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Le persone che hanno denunciato un’estorsione usuraria e accedono ai mutui del Fondo statale gestito da CONSAP, spesso si trovano in una situazione economica fragile e complessa. La nuova norma riconosce questa difficoltà e prevede che il beneficiario venga affiancato da un consulente qualificato, nominato dal prefetto, che lo aiuterà:
Nel momento in cui viene nominato l’esperto, le somme del mutuo entrano a far parte di un patrimonio separato, destinato esclusivamente al rilancio dell’attività economica. Una garanzia in più contro usi impropri delle risorse e per assicurare trasparenza nella gestione.
Per garantire la qualità e la trasparenza del supporto, il decreto istituisce un albo nazionale degli esperti, istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Potranno iscriversi:
La nomina avverrà su base provinciale, a cura del prefetto competente.
Ai fini della vigilanza l’esperto ssarà tenuto a presentare:
L’incarico ha durata cinque anni, rinnovabile una sola volta. In caso di gravi inadempienze o incompatibilità, può essere revocato dal prefetto. Se emerge che i fondi non vengono impiegati per le finalità previste, il mutuo può essere revocato e le somme recuperate.
L’esperto riceve un compenso annuale, stabilito da un regolamento attuativo, che non grava sul mutuo concesso alla vittima, ma viene pagato con risorse dedicate del Fondo antiracket e antiusura.
Il decreto legge prevede un ulteriore decreto del Ministero dell’Interno, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL, che dovrà definire: