I decreti attuativi dei bonus previsti dal DL 60/2024 (cd. “Decreto Coesione-Lavoro”) per l’assunzione di giovani under 35 e donne sono finalmente stati firmati e bollinati, ma le misure, potenzialmente vantaggiose per i datori di lavoro, non sono esenti da criticità operative e temporali che rendono difficile la programmazione dell'utilizzo da parte dei datori di lavoro .
Vediamo qualche dettaglio in attesa della pubblicazione in Gazzetta e delle istruzioni INPS , che si spera chiariscano i dubbi.
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La principale distinzione riguarda le agevolazioni per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, cioè nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), rispetto al resto del territorio nazionale.
Gli importi degli sgravi sono più elevati nelle ZES (fino a 650 euro mensili contro i 500 previsti nel resto d’Italia), ma tali misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, aspetto che ha comportato il ritardo e ha introdotto complicazioni: nel primo decreto interministeriale la decorrenza delle assunzioni agevolate infatti era stata fissata al momento della approvazione 31 gennaio e non a quello previsto dal decreto Legge. Il comunicato ministeriale del 14 aprile sulla firma dei decreti ha confermato che:
"Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter."
Quindi :
In particolare, per le donne ZES disoccupate da 6 mesi, la decorrenza utile è subordinata alla stessa autorizzazione UE, e l’agevolazione non si applica retroattivamente.
Un’altra criticità riguarda la presentazione delle domande all’INPS. Nei casi con incentivo maggiorato (650 euro per giovani nelle ZES e donne disoccupate residenti nelle ZES), i decreti richiedono che la domanda sia presentata prima dell’assunzione. Questo vincolo procedurale, oltre a generare incertezza in assenza delle istruzioni INPS, rischia di bloccare le assunzioni nei tempi previsti dal datore di lavoro, con la conseguenza che assunzioni già effettuate in buona fede possano rivelarsi non agevolabili.
Durata delle agevolazioni: incoerenze tra decreto e legge
Altro elemento critico è la durata delle agevolazioni: mentre la legge prevede 24 mesi per il bonus donne in tutti i casi, il decreto attuativo limita a 12 mesi il beneficio per le assunzioni nei settori svantaggiati.
Questa contraddizione tra fonte primaria e secondaria genera incertezza interpretativa, con possibili ricadute applicative.
Se da un lato i bonus del Decreto Coesione rappresentano un’opportunità importante per favorire l’occupazione giovanile e femminile, dall’altro le criticità operative e le restrizioni temporali ne minano l’efficacia.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti e le istruzioni INPS, è auspicabile decisamente un chiarimento normativo che consenta ai datori di lavoro di programmare con maggiore certezza le assunzioni e di accedere concretamente ai benefici promessi.