E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera con il nuovo Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:
Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.
Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.
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Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:
L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.
Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.
Il procedimento può concludersi in più modi:
La determinazione delle sanzioni tiene conto di:
L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.
Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).
L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.
Violazione | Descrizione | Sanzione prevista | Scenario di applicazione |
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Dichiarazioni mendaci | Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) | Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione | Accertata assenza totale dei requisiti |
Mancata comunicazione perdita requisiti | Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa | Riduzione del punteggio o livello di qualificazione | Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche |
Rifiuto immotivato procedura d’ufficio | La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC | Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione | Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti |
Mancata attuazione misure correttive | Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione | Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione | Criticità che impattano sull’operatività |
Violazioni reiterate | Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati | Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria | Valutazione aggravata dal comportamento abituale |
Gravi omissioni documentali | Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria | Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio | Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti |