Vediamo il chiarimento delle Entrate sul tema e le istruzione per il 730/2025.
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L'Agenzia con una FAQ 2024 ancora valida, ricordava che la Circolare 95/2000 ha chiarito che, in generale, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile.
Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni, possono rientrare tra le spese detraibili.
Viene chiarito che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza.
Per richiedere l’agevolazione è necessario, però, che:
Attenziona al fatto che, la Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta.
Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con:
Infine viene evidenziato che in alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Vediamo dove indicare tali spese.
Nel Quadro E alla Sezione I - (righi da E1 a E14) è possibile indicare le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta
In particolare, nei righi da E8 a E10 Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.