L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 con la quale ha fornito chiarimenti operativi sull'applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione della riforma fiscale.
Tale beneficio è finalizzato a incentivare le nuove assunzioni e favorire l'incremento occupazionale, con particolare attenzione alle categorie di lavoratori svantaggiati.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 399 e 400, della L. n. 207/2024) ha prorogato l’agevolazione per tre anni ulteriori, rendendola applicabile per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
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L’agevolazione spetta a:
Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione o in situazioni di crisi, nonché le attività che determinano il reddito in forma forfetaria.
L’incremento occupazionale si considera realizzato se, al termine del periodo agevolato (anno fiscale 2024), il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è superiore rispetto all’anno precedente.
Inoltre, è richiesto che il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) non sia inferiore rispetto all'anno di riferimento.
La circolare chiarisce alcuni casi specifici, come:
La maggiorazione prevista è pari al 20% del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Tuttavia, per le categorie di lavoratori svantaggiati (ad esempio, disabili, ex detenuti, donne in difficoltà, giovani), l’incremento sale al 30%, come specificato nell'Allegato 1 del decreto.
Il costo ammissibile per la deduzione è il minore tra:
Se un’azienda assume nuovi dipendenti con un costo totale di 200.000 euro e l'incremento del costo del personale è pari a 150.000 euro, la maggiorazione sarà calcolata su quest'ultimo importo, applicando la percentuale del 20% o del 30% a seconda della categoria di lavoratori assunti.
Le aziende devono documentare con precisione l’effettivo incremento occupazionale mediante:
Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti fiscali, la normativa stabilisce che l'agevolazione non deve essere considerata per il calcolo degli anticipi IRPEF/IRES.