Normativa Pubblicata il 02/04/2025

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 40/2025 che istituisce un quadro normativo stabile e uniforme per la gestione della ricostruzione post-calamità



Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 40 del 18/03/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.

In particolare, la legge intende:

In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.

1) Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
2) Ricostruzione dei beni danneggiati privati

Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.

Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:

Differenze con lo stato di emergenza 

Stato di emergenza
Stato di ricostruzione
Gestisce l'urgenza e i primi soccorsiGestisce la fase di recupero e ricostruzione
Ha durata limitata e prorogabileEntra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza
Attiva protezione civile e risorse urgentiAttiva la governance straordinaria per la ricostruzione

Ricostruzione dei beni danneggiati privati

L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:

Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.

Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata

L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).

All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 

Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:

Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).

Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Legge 40 del 18.03.2025
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