In data 2 Aprile 2008, la Cassazione ha emesso la sentenza numero 8484, relativa alla gestione previdenziale del socio amministratore di una S.r.l. Secondo tale documento, il socio amministratore di una S.r.l., che presta anche attività lavorativa nella società, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente. La decisione inerente l’iscrizione corrispondente all’attività prevalente spetta all’Inps.
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