Le società che hanno intenzione di deliberare, in data anteriore al 31 Maggio 2008, la messa in liquidazione o trasformazione in società semplice, dovranno valutare due elementi, al fine di accedere allo scioglimento agevolato: l’importo dei ricavi presuntivi deve essere maggiore rispetto a quello dei componenti positivi del conto economico; le eventuali variazioni all’interno della compagine sociale avvenute dopo il 1° Gennaio 2008. La fruizione dell’agevolazione, inerente allo scioglimento agevolato, non viene inibito alle società colpite da una delle 17 cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.