La Cassazione, con sentenza numero 12185 del 2008, ha affermato il seguente principio in tema di termini per la costituzione del ricorrente nel processo tributario: i trenta giorni disponibili per depositare il ricorso in Commissione tributaria decorrono dalla data di ricevimento da parte del destinatario e non da quella di notifica da parte del ricorrente o dell’appellante.
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